Il D.L. 81/2008 all’art..41 prevede l’obbligo di accertare l’assenza delle condizioni di alcoldipendenza, “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”; il Provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni ha quindi identificato le attività lavorative che comportano un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi ai sensi dell’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati).
Si contano una settantina di mansioni identificate come pericolose per sé e per gli altri:
1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
Stante la normativa attuale, sono innanzitutto queste le categorie di riferimento in cui accertare, attraverso esami e visite mediche periodiche effettuate dal medico competente aziendale, la possibile condizione di alcodipendenza, ovvero “di sottomissione in relazione all’assunzione di bevande alcoliche (con relativo abuso cronico), la cui sospensione determina un disagio psichico e/o disturbi fisici”. La tipologia degli accertamenti è stabilita dal medesimo medico competente, ma tali accertamenti saranno evidentemente mirati a verificare la condizione suddetta, per cui saranno diversi da un test alcolimetrico effettuato con etilometro o da un alcolemia (dosaggio dell’alcool nel sangue), che risultano positivi solo nel breve termine dopo l’assunzione di quantità eccessive di alcool, e che quindi non sono adatti ad evidenziare una condizione di dipendenza cronica.
Per tutte queste categorie vige comunque il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro e i soggetti interessati possono essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del medico competente o di medici del lavoro dei servizi di prevenzione e sicurezza con funzioni di vigilanza appartenenti alle ASL territorialmente competenti (art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125). Questo aspetto della norma, differente dal precedente, mira quindi alla prevenzione del possibile abuso acuto di alcol in mansioni ad elevato rischio di infortuni, con l’evidente scopo di prevenirli, al di là quindi della condizione di dipendenza cronica da alcol. Il medico competente è quindi di fatto incaricato di rendersi garante del controllo della salute non solo del lavoratore ma anche delle conseguenze che il suo stato di salute può determinare sulla incolumità di soggetti terzi (colleghi di lavoro, utenti, ecc.); la medesima impostazione prevenzionistica è rilevabile in quanto stabilito dalla norma in merito all’abuso fra i lavoratori di sostanze stupefacenti o psicotrope.
A tal proposito, con l’Intesa della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 sugli accertamenti di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori si è posto in essere il provvedimento attuativo del disposto contenuto nell’articolo 125 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), ove si prevede che gli appartenenti a specifiche categorie di lavoratori (solo in parte sovrapponibili, si noti bene, all’elenco relativo alla legge quadro sull’alcol), destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, siano sottoposti ad accertamento di assenza di tossicodipendenza.
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
Il medico competente è la figura deputata, in fase iniziale, ad effettuare, per le categorie di lavoratori su citate, specifici accertamenti sanitari preventivi di screening (o di primo livello), volti a porre il sospetto dell’eventuale abuso di sostanze stupefacenti. L’elenco nominativo del personale soggetto, ovvero che effettua le mansioni citate, anche se in maniera sporadica ed occasionale, deve essere fornita al medico competente dal datore di lavoro. Specifiche modalità di prelievo e di conservazione del campione, nonché gli accertamenti di secondo livello effettuati in strutture pubbliche accreditate ed identificate ad hoc, rappresentano la garanzia per il lavoratore della correttezza e dell’ accuratezza dell’indagine.
L’esito positivo dei tests di screening comporta ex lege l’emissione, da parte del medico competente, di un giudizio di inidoneità temporanea del lavoratore allo svolgimento della mansione, confermato in caso di positività del test di secondo livello, e determina la possibilità dell’avvio del lavoratore ad un percorso di riabilitazione presso le strutture competenti. Il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza può essere adibito a mansioni diverse da quelle proibite dalla norma e comportanti il rischio per terzi, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro nel caso si tratti di un lavoratore che intenda accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari dell’ azienda sanitaria locale o di altre strutture terapeutico-riabilitative o socio-assistenziali, per un tempo pari alla durata del trattamento ed in ogni caso per non più di tre anni.
In conclusione, si può affermare che il datore di lavoro incorre oggi in un ulteriore obbligo inerente la salute e sicurezza dei lavoratori e la sicurezza dei terzi: far sottoporre, tramite il proprio medico competente, il proprio personale ad accertamenti volti ad escludere l’assunzione di bevande alcoliche, la condizione di alcoldipendenza e l’assunzione di sostanze stupefacenti. Attenzione però al rischio di accertamento illecito, con violazione dello Statuto dei Lavoratori e della Privacy: il lavoratore deve essere controllato in tal senso solo se appartenente a specifiche categorie professionali. A titolo esemplificativo, si noti che, stante la normativa attuale, nei confronti di un lavoratore che effettua attività di trasporto con guida di veicolo stradale con patente B è lecito il controllo alcolimetrico da parte del medico competente aziendale, ma non la verifica dell’eventuale abuso di sostanze stupefacenti, da effettuarsi invece obbligatoriamente nei confronti di quegli autisti che effettuano trasporto conducendo mezzi per i quali è necessaria patente di guida di categoria superiore.
Dott. Alessandro Rapa
Specialista in Medicina del Lavoro
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