Ogni anno, entro il 31 marzo, il medico competente, in base all’art. 40 del D.Lgs.81/08, è tenuto alla comunicazione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori delle aziende per le quali ha ricevuto l’incarico per la sorveglianza sanitaria nell’anno precedente.
È dunque prevista la compilazione di un format (allegato 3b) tramite collegamento al sito dell’INAIL.
La comunicazione può essere effettuata esclusivamente dal medico competente tramite accesso regolato da password.
L’esito dell’avvenuta comunicazione viene identificato con un numero di protocollo, la data e l’ora ed è disponibile per le aziende che ne facciano richiesta presso la nostra segreteria.
Essere ancora più vicini alle imprese e presenti sul territorio.
Ecco le motivazioni con le quali Med.Art. Servizi ha inteso attivare un nuovo ambulatorio a Fossano, presso il noto Poliambulatorio medico-chirurgico Biomed del Dr. Alberto Rivarossa.
La Med.Art. Servizi, nata nel 2006 dalla collaborazione tra Confartigianato Cuneo ed il Laboratorio Pasteur di Cuneo, si occupa di fornire alle imprese artigiane un servizio organizzativo e di supporto alla medicina del lavoro, a cui attualmente tutte le aziende devono adempiere ai sensi del D.Lgs. 81/08, con la collaborazione di diversi medici, specialisti in medicina del lavoro, in qualità di medici competenti aziendali.
Quello di Fossano va ad aggiungersi agli ambulatori di Alba, Bra, Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, permettendo così di raggiugere e servire al meglio le imprese stanziate nel fossanese e zone limitrofe.
Il centro medicio-chirurgico Biomed opera da oltre 10 anni avvalendosi della consulenza di seri professionisti, erogando diverse prestazioni specilistiche di tipo ambulatoriale, con particolare riferimento alle procedure chirurgiche che non richiedono il ricovero.
«Questa nuova partnership – spiega Vincenzo Amerio, presidente della Med.Art. Servizi srl – rafforza il nostro ruolo di interlocutore con le imprese per quanto attiene gli obblighi normativi sulla medicina del lavoro. Il supportare le aziende nell’espletamento di questi doveri risulta certamente di aiuto e ci permette di sgravare gli imprenditori da una buona dose di burocrazia».
«La naturale stretta sinergia tra la Med.Art. e gli uffici del sistema Confartigianato – aggiunge Domenico Massimino, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo – ci consente inoltre di essere più incisivi ed efficienti per quanto riguarda i servizi relativi alla gestione del personale, confermandoci come partner affidabile per la crescita delle tante piccole e medie imprese della nostra provincia Granda, attraverso servizi qualificati e molti vantaggi ed agevolazioni».
Nuovo ambulatorio Med.Art. Servizi srl
presso
Poliambulatorio medico-chirurgico Biomed
Via Cesare Battisti, 40 – Fossano
Apertura: dal lunedì al venerdì, 14.30-18.30
Tel. / Fax 0172 636057
Web www.albertorivarossa.it
Il D.L. 81/2008 all’art..41 prevede l’obbligo di accertare l’assenza delle condizioni di alcoldipendenza, “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”; il Provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni ha quindi identificato le attività lavorative che comportano un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi ai sensi dell’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati).
Si contano una settantina di mansioni identificate come pericolose per sé e per gli altri:
1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
Stante la normativa attuale, sono innanzitutto queste le categorie di riferimento in cui accertare, attraverso esami e visite mediche periodiche effettuate dal medico competente aziendale, la possibile condizione di alcodipendenza, ovvero “di sottomissione in relazione all’assunzione di bevande alcoliche (con relativo abuso cronico), la cui sospensione determina un disagio psichico e/o disturbi fisici”. La tipologia degli accertamenti è stabilita dal medesimo medico competente, ma tali accertamenti saranno evidentemente mirati a verificare la condizione suddetta, per cui saranno diversi da un test alcolimetrico effettuato con etilometro o da un alcolemia (dosaggio dell’alcool nel sangue), che risultano positivi solo nel breve termine dopo l’assunzione di quantità eccessive di alcool, e che quindi non sono adatti ad evidenziare una condizione di dipendenza cronica.
Per tutte queste categorie vige comunque il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro e i soggetti interessati possono essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del medico competente o di medici del lavoro dei servizi di prevenzione e sicurezza con funzioni di vigilanza appartenenti alle ASL territorialmente competenti (art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125). Questo aspetto della norma, differente dal precedente, mira quindi alla prevenzione del possibile abuso acuto di alcol in mansioni ad elevato rischio di infortuni, con l’evidente scopo di prevenirli, al di là quindi della condizione di dipendenza cronica da alcol. Il medico competente è quindi di fatto incaricato di rendersi garante del controllo della salute non solo del lavoratore ma anche delle conseguenze che il suo stato di salute può determinare sulla incolumità di soggetti terzi (colleghi di lavoro, utenti, ecc.); la medesima impostazione prevenzionistica è rilevabile in quanto stabilito dalla norma in merito all’abuso fra i lavoratori di sostanze stupefacenti o psicotrope.
A tal proposito, con l’Intesa della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 sugli accertamenti di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori si è posto in essere il provvedimento attuativo del disposto contenuto nell’articolo 125 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), ove si prevede che gli appartenenti a specifiche categorie di lavoratori (solo in parte sovrapponibili, si noti bene, all’elenco relativo alla legge quadro sull’alcol), destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, siano sottoposti ad accertamento di assenza di tossicodipendenza.
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
Il medico competente è la figura deputata, in fase iniziale, ad effettuare, per le categorie di lavoratori su citate, specifici accertamenti sanitari preventivi di screening (o di primo livello), volti a porre il sospetto dell’eventuale abuso di sostanze stupefacenti. L’elenco nominativo del personale soggetto, ovvero che effettua le mansioni citate, anche se in maniera sporadica ed occasionale, deve essere fornita al medico competente dal datore di lavoro. Specifiche modalità di prelievo e di conservazione del campione, nonché gli accertamenti di secondo livello effettuati in strutture pubbliche accreditate ed identificate ad hoc, rappresentano la garanzia per il lavoratore della correttezza e dell’ accuratezza dell’indagine.
L’esito positivo dei tests di screening comporta ex lege l’emissione, da parte del medico competente, di un giudizio di inidoneità temporanea del lavoratore allo svolgimento della mansione, confermato in caso di positività del test di secondo livello, e determina la possibilità dell’avvio del lavoratore ad un percorso di riabilitazione presso le strutture competenti. Il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza può essere adibito a mansioni diverse da quelle proibite dalla norma e comportanti il rischio per terzi, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro nel caso si tratti di un lavoratore che intenda accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari dell’ azienda sanitaria locale o di altre strutture terapeutico-riabilitative o socio-assistenziali, per un tempo pari alla durata del trattamento ed in ogni caso per non più di tre anni.
In conclusione, si può affermare che il datore di lavoro incorre oggi in un ulteriore obbligo inerente la salute e sicurezza dei lavoratori e la sicurezza dei terzi: far sottoporre, tramite il proprio medico competente, il proprio personale ad accertamenti volti ad escludere l’assunzione di bevande alcoliche, la condizione di alcoldipendenza e l’assunzione di sostanze stupefacenti. Attenzione però al rischio di accertamento illecito, con violazione dello Statuto dei Lavoratori e della Privacy: il lavoratore deve essere controllato in tal senso solo se appartenente a specifiche categorie professionali. A titolo esemplificativo, si noti che, stante la normativa attuale, nei confronti di un lavoratore che effettua attività di trasporto con guida di veicolo stradale con patente B è lecito il controllo alcolimetrico da parte del medico competente aziendale, ma non la verifica dell’eventuale abuso di sostanze stupefacenti, da effettuarsi invece obbligatoriamente nei confronti di quegli autisti che effettuano trasporto conducendo mezzi per i quali è necessaria patente di guida di categoria superiore.
Dott. Alessandro Rapa
Specialista in Medicina del Lavoro
INTRODUZIONE
Saldatura dei metalli e valutazione del rischio chimico ai sensi del D.L. 81/2008 sono due aspetti strettamente correlati, anche se i rischi da saldatura (in particolare in relazione all’esposizione a gas nitrosi, monossido di carbonio e Radiazioni ultraviolette) sono ampiamente noti in letteratura fin dagli albori della normativa sulla sicurezza sul lavoro, ovvero fin dall’ormai abrogato D.P.R. 303/56.
I rischi connessi all’operazione di saldatura possono essere classificati come rischi da agenti fisici (radiazioni, calore, elettricità, rumore) e rischi legati all’inalazione dei fumi, vapori e gas che si liberano durante il processo di saldatura a causa delle elevate temperature.
Al di là degli ovvi rischi di elettrocuzione ed ustione, è costante il rischio di radiazioni infrarosse nella saldatura ossiacetilenica; da raggi ultravioletti, oltre agli infrarossi, in tutte le saldature ad arco.
Ma il rischio del saldatore è, come detto, innanzitutto un rischio respiratorio; I gas che si sviluppano durante le operazioni di saldatura provengono dalla combustione dell’acetilene, dai rivestimenti degli elettrodi e dalle modificazioni che si verificano a carico dell’ossigeno e dell’azoto durante il processo. Determinanti per il rischio respiratorio degli addetti alla saldatura (quello che un tempo era denominato “polmone da saldatore”) sono gli ossidi di azoto, che si formano per ossidazione dell’azoto atmosferico e di cui il principale è il perossido di azoto (NO2), e l’ozono, che si forma per azione dei raggi ultravioletti sull’ossigeno atmosferico. La formazione di monossido di carbonio è maggiore nella saldatura MAG al CO2.
Le operazioni di saldatura in ambienti ristretti senza adeguata ventilazione possono comportare il rischio di intossicazione acuta da questi gas. I fumi di saldatura sono costituiti da vapori metallici che si liberano nella zona di fusione; la presenza di fumi è più elevata nella saldatura ad arco elettrico.
I fumi di saldatura sono composti in prevalenza da ferro e i suoi ossidi in caso di saldatura di acciai comuni, ma contengono anche notevoli quantità di cromo, nichel e manganese se si opera su acciai speciali.
SALDATURA E FATTORI DI RISCHIO
Fumi | Gas | Energia radiante | Altri fattori di rischio |
Alluminio Cadmio Cromo Rame Ferro Piombo Manganese Molibdeno Nichel Titanio Tungsteno Zinco Fluoruri |
CO2 CO NO2 NO O3 |
Ultravioletti Visibile Infrarossi |
Calore Rumore Vibrazioni Elettricità Campi elettromagnetici Prodotti di decomposizione di sgrassanti lubrificanti ili e vernici (fosgene, Pb NH3 Co HCL) Posture incongrue Proiezione di scorie e metallo fuso |
RISCHIO CHIMICO DA SALDATURA E I PRINCIPALI EFFETTI SULLA SALUTE
Effetti respiratori acuti
Effetti respiratori cronici
Effetti cutanei
Effetti neurologici
Effetti sull’apparato cardiovascolare
Effetti renali
Un recente parere della Commissione Interpelli, organo previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro al quale avanzare richieste di chiarimenti sull’applicazione delle norme del Testo stesso, ha recentemente chiarito il ruolo attivo della collaborazione dei medici competenti all’effettuazione della valutazione dei rischi.
Il parere, in sintesi, evidenzia che tale obbligo di “collaborazione” non deve essere interpretato come “meramente consultivo” ma deve essere inteso in “maniera attiva”.
«Bisogna ricordare – spiega la Dott.ssa Cristina Trucco, responsabile Med. Art. Servizi srl – che il Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce chiaramente (art. 25, comma 1, lett. a) che il medico competente collabori “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso […]».
«Con queste premesse – prosegue la Dott.ssa Trucco – si deve evincere che il legislatore abbia voluto espressamente far assumere un ruolo di maggiore rilevanza, nel sistema di organizzazione della prevenzione aziendale, al medico competente. Quindi, anche se la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro il medico competente è obbligato a collaborare, all’effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro».
Il medico competente può dedurre le informazioni attraverso, per esempio, le seguenti attività:
«I medici con i quali collaboriamo – conclude Vincenzo Amerio, presidente della Med. Art. Servizi srl – da sempre svolgono queste attività, confermandosi non solo attenti alle esigenze normative, ma sensibili alle importanti questioni legate alla salute sui posti di lavoro. Riteniamo infatti fondamentale offrire un servizio efficace ed efficiente, che non solo permetta all’impresa di dimostrasi conforme alle leggi, ma le consenta di operare, realmente, in piena sicurezza».
Convegno “Le imprese artigiane e la sicurezza sul lavoro” organizzato da Confartigianato Cuneo e Med.Art. Servizi srl
Si è discusso di come il DL 81/08 abbia modificato la sorveglianza sanitaria
“L’assunzione di droghe da parte di un lavoratore non rappresenta un rischio lavorativo, ma un problema comportamentale. Ed è proprio il comportamento che genera il rischio, non l’attività lavorativa” Con queste parole Enrico Pira, ordinario di Medicina del Lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino ha introdotto la sua relazione nel convegno sul tema “2008-2012 analisi, criticità e previsioni del Decreto Legislativo 81/08”, evidenziando una delle problematiche meno accertabili con i controlli, ma sicuramente non meno pericolosa per gli effetti che potrebbero essere indotti.
Organizzato da Confartigianato Cuneo e Med.Art Servizi, con l’intenzione di proseguire il percorso di formazione ed informazione a beneficio delle aziende artigiane, dei medici competenti e dei tecnici del settore, il convegno ha raccolto l’attenzione di una folta platea che ha gremito la sala “Brut e Bun” del Foro Boario di Fossano.
Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Cuneo Domenico Massimino e della responsabile di Med.Art Servizi Cristina Trucco, oltre al prof. Pira sono intervenuti Santo Eugenio Delfino, Direttore dell’INPS di Cuneo; Aldo Pensa, Direttore dell’INAIL di Cuneo; Santo Alfonzo, direttore dello SPRESAL provinciale e Alessandro Rapa, responsabile della S.S. Medico Competente di Mondovì-Ceva ASL CN1, in qualità di rappresentante dei medici competenti.
Dalle relazioni è emerso un quadro esaustivo della sicurezza sul posto di lavoro in provincia di Cuneo, con particolare riferimento alle PMI: dai dati INAIL, illustrati dal dr. Pensa, si è appreso che su 37 mila aziende iscritte, ben 23 mila sono artigiane ed in queste si è registrato, dal 2007 al 2011, un calo costante di infortuni sul lavoro, a fronte però di un incremento di malattie professionali.
È stato poi rimarcata l’importanza del rapporto fiduciario tra medico competente e datore di lavoro, grazie al quale si sono potute avviare azioni di prevenzione sempre più incisive.
“Azienda piccola non sempre è sinonimo di rischi piccoli” ha affermato il dr. Alfonzo (SPRESAL) sottolineando la necessità che le aziende artigiane tengano sempre alta l’attenzione sulla sicurezza attraverso uno stretto rapporto con i medici competenti.
Durante il dibattito finale alcuni imprenditori artigiani hanno portato la loro esperienza, offrendo spunti di dialogo e di riflessione riguardo all’applicazione della normativa.
Il Decreto tutt’ora è in fase di definizione e le modifiche che a fine anno imporranno l’obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi sono stati un importante punto di discussione
Confartigianato crede fortemente nel ruolo della formazione e dell’informazione allo scopo di migliorare le conoscenze e le competenze delle imprese e degli operatori interessati.
«Crediamo fortemente – commentano il presidente Massimino e il presidente di Med.Art Vincenzo Amerio – nel ruolo della formazione e dell’informazione allo scopo di migliorare le conoscenze e le competenze delle imprese e degli operatori interessati. Il convegno ha contribuito attraverso il dialogo a sostenere lo sviluppo produttivo ed economico delle imprese e del territorio, nel rispetto delle norme esistenti, introducendo inoltre la possibilità di condividere le proprie esperienze e, perché no, evidenziare potenziali criticità in modo da permettere eventuali segnalazioni ai decisori politici. Vista la grande partecipazione, contiamo di rendere annuale questo incontro, interpretandolo come un aggiornamento utile per le imprese ed un proficuo momento di confronto con l’Associazione che deve recepire le loro istanze».